Per i docenti (già abilitati o specializzati), che intendono conseguire un’altra abilitazione, non è previsto alcun limite in termini di numero di docenti da abilitare, ragion per cui tutti coloro i quali presentare l’istanza potranno partecipare.

Inoltre, diversamente da quanto disposto prima delle modifiche apportate al D.lgs. 59/2017 dal DL 75/2023, non è più previsto il tirocinio direttoil percorso potrà essere svolto interamente anche in modalità telematica sincrona.

Ai sensi di quanto disposto nell’articolo 13 del DPCM:

  1. i docenti già abilitati o specializzatati su sostegno possono conseguire l’abilitazione per altre classi di concorso o altri altri gradi di istruzione, conseguendo trenta dei sessanta CFU/CFA del summenzionato percorso;
  2. al fine suddetto, gli interessati devono essere in possesso del titolo di studio d’accesso alla classe di concorso o grado di istruzione, per i quali intendono abilitarsi;
  3. i contenuti del percorso in esame sono definiti dai Centri, deputati all’erogazione dei percorsi abilitanti, sulla base della corrispondenza rilevata tra competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all’allegato A al DPCM;
  4. i percorsi in esame si svolgono secondo le modalità indicate all’art. 2 -ter , comma 4, secondo periodo, del D.lgs. 59/2017, come modificato dal DL 75/2023, in base ai quali: non è più previsto il tirocinio diretto; il percorso potrà essere svolto interamente anche in modalità telematica sincrona (mentre prima della modifica, soltanto il 20% del percorso poteva essere svolto in tale modalità);
  5. la prova finale consiste in una prova scritta e una lezione simulata; quest’ultima è la medesima prevista per il percorso di 60 CFU/CFA, mentre per la prova scritta sono state fornite specifiche disposizioni. In base a queste ultime, la prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione;
  6. i percorsi in esame sono esclusi dal livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale determinato ai sensi dell’art. 6, comma 4.