Previste, per i percorsi abilitanti, quote di riserva per i soggetti individuati ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché saranno autorizzati i posti disponibili allo svolgimento dei percorsi in parola.”

I requisiti di accesso sono:

  • - Laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’AFAM di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti nella scuola secondaria di I e II grado
  • - Laureandi iscritti ai corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale in possesso di almeno 180 CFU/CFA.
  • - diploma ITP (fino al 31/12/2024) coerente con la classe di concorso

Le quote di riserva sono

  • per docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno 3 anni nei 5 precedenti, anche non continuativi (e anche in ordini di scuola diversi purché in possesso del titolo di studio richiesto), di cui almeno uno nella specifica classe di concorso;
  • per coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria bis di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
  • per i titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.

La riserva di posti è pari

  • per il primo ciclo, al 45% dell’offerta formativa programmata e accreditata per ogni classe di concorso in ciascuna Università o istituzione AFAM (il 5% è riservato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni)
  •  per il secondo e il terzo ciclo, al 35% dell’offerta formativa programmata e accreditata per ogni classe di concorso in ciascuna Università o istituzione AFAM
    (il 5% è riservato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni).

Ai fini del conseguimento dei 60 CFU/CFA possono essere riconosciuti:

  • I 24 CFU/CFA solo se conseguiti entro il 31/10/2022, ferma restando la necessità di acquisire almeno 10 CFU o CFA di tirocinio diretto.
  • I CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se:
    ✓ strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale;
    ✓ non superiore comunque a 12 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative
    alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;
    ✓ non superiore comunque a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto.
    ✓ nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso
    del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale.

Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50% del totale.