La nota ministeriale pubblicata sul sito ufficiale del MIUR chiarisce definitivamente quali cdu possono essere considerati nel conteggio dei requisiti di accesso alle classi di concorso.

  1. In base all’art.5 del DM 259/2017 sono fatti salvi, ai fini dell’accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998, n. 22 del 9 febbraio 2005) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017.
  2. Gli esami e i CFU richiesti, per integrare i requisiti di accesso alle classi di concorso, possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di primo livello, magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento) e tramite singoli insegnamenti universitari. Non sono computabili i CFU conseguiti tramite la tesi di laurea.
  3. Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal D.I. 221/2023 e dal D.I. 255/2023 possono essere conseguiti anche tramite i corsi post-lauream.
  4. I laureati di Vecchio Ordinamento, che devono integrare il loro piano di studi, dovranno sostenere per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento da 12 CFU,  con stessa o simile denominazione e nei corrispondenti SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (SSD - Settori Scientifico Disciplinari).
  5. Nelle note della Tab. A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire  e tutti i SSD utili all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. Nel caso in cui sia previsto un  requisito minimo di CFU per un gruppo di SSD (separati da virgola, “e”, “o”) è possibile qualunque ripartizione fra tutti i SSD elencati nel gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. Tali crediti possono quindi essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o parte nell’uno e parte nell’altro.