PROCEDURA PER RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DEI CFU NEI CORSI DI LAUREA
Le valutazioni dei curriculum per il riconoscimento dei CFU (Crediti Formativi Universitari) sono gratuite e non comportano alcun impegno da parte del richiedente.
Le richieste di riconoscimento dei CFU saranno valutate da "Commissione di Ateneo per il riconoscimento cfu e valutazione carriere" in conformità con le disposizioni normative vigenti.
Con Legge n. 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” (GURI n. 10 del 14 gennaio, serie generale, S.O n.11/L), in vigore dal 29 gennaio 2011 e con il D.M. n. 931 del 4 Luglio 2024, sul riconoscimento dei crediti formativi extracurriculari, i CFU possono essere riconosciuti per:
a) esami sostenuti presso Università legalmente riconosciute in Italia
b) conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, e di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post- secondario;
c) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, e altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.
Per richiedere una valutazione e il riconoscimento dei Crediti compila il modulo sottostante e allega le certificazioni:
- carriera univarsitaria completa (triennale e magistrale, master, specializzazioni) -con ssd, cfu, data e voto degli esami (ssd e cfu non sono presenti in caso di carriera vecchio ordinamento)
- certificazioni linguistiche
- certificazioni informatiche
- curriculum vitae
CLICCA QUI per prendere visione dell'elenco dei titoli valutabili e della procedura per richiedere la valutazione della carriera
Riconoscimento CFU di attività extracurriculari - D.M. 931 del 4 luglio 2024
Possono essere riconosciute le attività svolte dai seguenti enti e organizzazioni:
Pubbliche Amministrazioni (PA)
Enti del Terzo Settore (ETS)
Enti Formativi Accreditati/Certificati
Imprese e Aziende Private
Organizzazioni Internazionali
Istituzioni Culturali e Scientifiche
In particolare sono riconoscibili le seguenti attività:
Corsi di Formazione Professionale Certificati
Certificazioni Informatiche Riconosciute
Corsi di Perfezionamento o Alta Formazione non universitari
Attività di Volontariato e Servizio Civile Universale
Attività Sportive di Livello Riconosciuto
Esperienze Professionali Certificate
Il riconoscimento può avvenire in un limite massimo di:
- 48 cfu per i CdL triennali (di cui 12 per abilità lavorative)
- 24 cfu per i CdL magistrali (di cui 12 per abilità lavorative)
REQUISITI DELLE ATTIVITA' RICONOSCIBILI
Certificato a Norma di Legge: L'attività deve essere stata svolta presso un ente/struttura che rilascia certificati riconosciuti dalla normativa vigente.
Prova finale volta a verificare l'effettiva acquisizione delle competenze. (Non sono ammissibili attestati di sola frequenza o di partecipazione che non prevedano una verifica delle competenze acquisite).
Valutazione finale (anche se espressa in "idoneità" o "conseguito").
Coerenza con il Percorso di Studi: Le conoscenze/competenze acquisite devono essere coerenti con gli obiettivi formativi e i contenuti del CdS in cui si chiede il riconoscimento.
Corrispondenza ore/cfu: L'attività deve avere una durata proporzionale ai CFU che si intendono richiedere. L'attribuzione di 1 CFU corrisponde a 6 ore di attività extracurriculare dello studente.
DOCUMENTAZIONE E MODALITA' DI RICONOSCIMENTO
A. Per attività svolte presso PA è sufficiente presentare un’autocertificazione (MODULO SCARICABILE QUI)
B. Per attività svolte presso enti/strutture private è necessaria una certificazione rilasciata a norma di legge dall’ente/struttura presso cui è stata svolta e deve contenere le seguenti informazioni:
ente presso cui è stata svolta l’attività formativa, con contatto di riferimento
anagrafica dello studente
numero di ore dell’attività formativa svolta
valutazione dell'apprendimento
competenze acquisite all’esito dell’attività certificata
vidimazione dell’ente presso cui è stata svolta l’attività formative
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO
La domanda per il riconoscimento delle attività formative extracurriculari può essere presentata:
in fase di prevalutazione (SCELTA CONSIGLIATA) prima dell’iscrizione CLICCA QUI PER RICHIEDERE LA VALUTAZIONE
in itinere dal 1°Aprile al 31 Maggio e dal 1° novembre al 31 dicembre
Legge n. 99 del 15 luglio 2022 e DM n. 247 del 19 dicembre 2023
è previsto un riconoscimento
fino a 60 CFU (acquisiti nel percorso ITS)
fino a 50 CFU (acquisiti tramite moduli formativi in co-progettazione)
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
1) Diploma ITS Academy oppure autocertificazione di conseguimento ITS fornito dall’Ateneo, con riferimento alla figura professionale nazionale di riferimento secondo le tabelle allegate al DM n. 203 del 20/10/2023).
2) Certificato degli esami rilasciato dall'ITS che attesti gli esami superati, le votazioni e i crediti maturati all'interno del percorso ITS.
3) Programma Dettagliato del Corso ITS (Syllabus):
- Descrizione analitica dei moduli didattici, degli insegnamenti e dei relativi programmi.
- Indicazione delle ore di lezione, di laboratorio e di tirocinio per ogni modulo/insegnamento.
- Obiettivi formativi e competenze attese per ciascuna unità didattica.
Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 13 febbraio 2019 - Convenzione di Lisbona
È possibile riconoscere un titolo pontificio se:
- È stato rilasciato da Facoltà e Istituzioni Ecclesiastiche approvate dalla Santa Sede
- È stato Legalizzato/Vidimato secondo la seguente procedura:
1. Autenticazione della firma dell'autorità accademica dell'istituzione pontificia
Dove? Dicastero per la cultura e l’educazione – Ufficio Vidimazioni
2. Autenticazione della firma del funzionario del Dicastero
IN ALTERNATIVA
- Attestato di Verifica del CIMEA (www.cimea.it)
- Decreto equipollenza del MUR (Riconoscimento titoli Confessionali)
Per i titoli non conclusi è sufficiente il certificato degli esami sostenuti (con voto, crediti e anno di riferimento) rilasciato dalle Istituzioni Accademiche riconosciute in Santa Sede, firmato e timbrato dal Segretario o dal Rettore/Decano dell'Istituzione.
CLICCA QUI per visulaizzare e preparare la documentazione necessaria al riconoscimento dei CFU,
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