Sempre più impegnativo il percorso formativo degli insegnanti che ora dovranno sentire la “vocazione” già durante il percorso di laurea, aggiungere ulteriori 60 cfu al numero dei crediti “statutari” del percorso prescelto, superare un esame abilitante, vincere un pubblico concorso nazionale e superare il periodo di prova di un anno.

Ma andiamo con ordine.

In attesa della pubblicazione del testo del provvedimento su GU analizziamo quanto intuibile dalla bozza della riforma (Clicca QUI per visualizzare la BOZZA),

La formazione iniziale sarà volta a sviluppare

  1. le competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
  2. le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari;
  3. la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l’apprendimento critico e consapevole e l’acquisizione delle competenze da parte degli studenti;
  4. la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con l’organizzazione scolastica.

Sono previsti due percorsi separati per quanto concerne la riforma del reclutamento: uno incentrato sulla formazione iniziale che interessa principalmente i neolaureati e uno dedicato ai precari con tre anni di servizio.

Il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli e così articolato:

  • - un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
  • - un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale
  • - un periodo annuale di prova in servizio con valutazione conclusiva

Innanzi tutto il Ministero dell’istruzione stimerà e comunicherà al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno di docenti, per tipologia di posto e per classe di concorso, nel triennio successivo. Questa valutazione fungerà da sbarramento e farà in modo che il sistema di formazione iniziale degli insegnanti generi un numero di abilitati  sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali e impedisca un numero di abilitati non assorbibile dal sistema nazionale di istruzione.

Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è organizzato ed è impartito attraverso centri universitari di formazione iniziale degli insegnanti istituiti e organizzati, anche  in forma aggregata interuniversitaria, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare delle singole Università.

Al percorso abilitante si può accedere sia dopo il conseguimento della laurea sia durante la laurea magistrale o negli ultimi due anni della laurea magistrale a ciclo unico. In quest’ultimo caso i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l’insegnamento (60 cfu) sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea.

Il superamento della prova finale determina l’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento, che non dà diritto alcuno all’immissione in ruolo, ma è titolo di accesso ai concorsi per la copertura delle cattedre vacanti.

Sino al 31 dicembre 2024, sono comunque ammessi a partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale.

La partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni. Costoro dovranno conseguire successivamente i 30 cfu e superare l’esame di abilitazione per poter essere immesso in ruolo.

I vincitori del concorso saranno assunti con un periodo di prova di un anno al termine del quale saranno accertate le competenze didattiche acquisite dal docente e se la valutazione avrà esito positivo ci sarà l’immissione in ruolo.

Le notizie fin qui analizzate possono subire variazioni con l’approvazione definitiva del testo decreto da parte del Parlamento.