Le principali norme

Salvo diverse date stabilite a livello regionale, di solito è il 15 novembre la scadenza per presentare domanda per l’anno solare successivo per i permessi per il diritto allo studio.

Oltre alla scadenza, sono i singoli contratti integrativi regionali a stabilire anche le modalità di fruizione dei permessi e i criteri di priorità nell’accoglimento delle istanze, quindi consigliamo di visionare il C.I.R. di riferimento anche per quanto riguarda i corsi per i quali è ammessa la presentazione della domanda.

La domanda, valevole per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre, può essere presentata da tutti i lavoratori della scuola, compreso il personale supplente, per il quale ovviamente i permessi saranno rapportati alla durata dell’incarico.

II CCNL del comparto Scuola non ha definito una apposita disciplina del diritto allo studio, ma si è limitato a richiamare, all’ art. 146, comma 1, lett. g), del CCNL del 29.11.2007, la precedente regolamentazione pubblicistica dell’istituto contenuta nell’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, che così continua a trovare applicazione nel comparto scuola nella sua originaria formulazione.

Tale norma prevede, per i permessi per diritto allo studio, una misura “massima” annua pari a 150 ore e una platea di beneficiari pari al 3% delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno.

Pertanto se più soggetti chiedono un permesso per diritto allo studio per un numero di ore inferiori al massimale stabilito, ciò non comporta l’ampliamento della sua attribuzione essendo vincolante il limite percentuale dei beneficiari.

Il limite percentuale, infatti, va riferito al personale e non alle ore di permesso, le quali possono essere chieste e concesse anche in misura inferiore al massimo disponibile.

FAQ

  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza
  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico)
  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria
  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario

In base dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/99, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e di conseguenza la concessione dei permessi o il diniego.

I permessi possono essere richiesti anche per la fruizione di corsi online. Ad alcune condizioni:

La Funzione Pubblica è intervenuta sulla questione, chiarendo che il permesso può essere concesso per la fruizione di un corso on line solo a condizione che sia possibile

  • presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti
  • l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro.

No, la preparazione per il concorso non rientra tra le tipologie per cui è possibile concedere permessi studio, in quanto non si tratta di un corso finalizzato al conseguimento di un titolo o di una qualifica, per il quale sia prevista la frequenza.

In proposito, occorre precisare che i permessi per motivi di studio devono essere fruiti solo per assentarsi dal lavoro per la frequenza dei corsi nei giorni e nelle ore durante le quali il dipendente dovrebbe rendere la sua ordinaria prestazione lavorativa. Pertanto, nell’ipotesi di un corso di studi in orario serale, il dipendente potrà usufruire dei permessi di studio solo qualora la sua prestazione lavorativa viene svolta secondo un’articolazione oraria che coincida con lo svolgimento del corso.

In caso contrario oppure nei casi in cui le lezioni sono effettuate al di fuori dell’orario di lavoro, il dipendente non ha alcun titolo a fruire dei permessi in esame, la cui finalità è quella di consentire la frequenza di corsi solo qualora lo svolgimento degli stessi coincida con l’orario di lavoro del dipendente interessato.

I permessi per diritto allo studio possono essere attribuiti anche agli studenti fuori corso, purché siano rispettate le priorità prescritte dalla disciplina dell’art. 13 del CCNL del 16 maggio 2001.

In base alla formulazione della disciplina contenuta all’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, cui il CCNL del comparto Scuola fa rinvio, si ritiene che nel computo del monte ore dei permessi studio debba essere incluso il tempo di percorrenza necessario per recarsi nel luogo di svolgimento delle lezioni.

Infatti ciò che rileva, al fine della quantificazione dei permessi, è l’arco temporale in cui il dipendente deve assentarsi dal luogo di lavoro per partecipare alle lezioni o ai corsi. Pertanto, ad esempio, nel caso del dipendente che intenda frequentare due ore di lezione presso l’Università di appartenenza, in concomitanza con l’orario di lavoro, dovrà fruire non solo delle due ore di permesso, ma a queste dovrà ricomprendere anche il tempo utilizzato per raggiungere la sede di svolgimento delle lezioni. Infatti le ore di permesso fruite devono corrispondere all’intera durata dell’assenza e le stesse dovranno essere decurtate dal monte-ore annuo a disposizione del dipendente.

Peraltro, sulla rilevanza dell’elemento della necessaria collocazione delle lezioni nell’ambito dell’orario di lavoro, si è espressa anche la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro (sentenza n. 10344 del 22 aprile 2008), secondo la quale i permessi in questione possono essere utilizzati “soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola contrattuale in orari coincidenti con quelli di servizio e non per le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per le altre attività complementari (come ad esempio i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).”