È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.100 del 30-04-2022 il decreto contenente il testo della riforma del reclutamento dei docenti (CLICCA QUI per il testo integrale). Si tratta del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che introduce “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Per aiutarti a comprendere le nuove disposizioni per l’accesso all’insegnamento, di seguito riportiamo le domande e risposte più frequenti:
Come si diventa insegnanti?
Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato dei docenti si articola in due modi:
- un percorso di formazione abilitante con prova finale (minimo da 60 CFU/CFA) durante il quale gli aspiranti docenti acquisiscono competenze teorico-pratiche;
- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
Come si accede al ruolo?
La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia.
Serve l’abilitazione per insegnare?
Si. L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di I e II grado è necessaria per partecipare ai concorsi per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato. L’abilitazione ha durata illimitata e si consegue una volta superata la prova finale del percorso universitario da 60 crediti sopracitato.
Quali sono i requisiti minimi per partecipare al concorso per docente di scuola secondaria di I e II grado (posti comuni)?
Possono partecipare ai concorsi gli aspiranti in possesso di laurea magistrale, o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma di alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.
Quali sono i requisiti minimi per partecipare al concorso per docente tecnico pratico (ITP)?
Possono partecipare ai concorsi gli aspiranti in possesso di laurea (triennale o magistrale), oppure del diploma di alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.
Quali sono i requisiti minimi per partecipare al concorso per docenti di sostegno?
Possono partecipare ai concorsi solo gli aspiranti in possesso della specifica abilitazione.
I docenti precari posso partecipare ai concorsi?
La partecipazione al concorso è consentita a tutti coloro che hanno svolto almeno 3 annualità di servizio presso scuole statali, anche non consecutive, nei 5 anni precedenti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso.
Come si svolge la formazione iniziale dei docenti?
La formazione iniziale consiste in un percorso universitario e accademico specifico, finalizzato all’acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell’inclusione e dell’eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico degli allievi con disabilità. I percorsi di formazione iniziale sono organizzati e impartiti dalle Università e dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata.
Per accedere ai percorsi di formazione iniziale per docenti bisogna essere laureati?
Non necessariamente. Si può accedere alla formazione iniziale anche durante i percorsi di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico. In questo caso, i CFU/CFA per la formazione iniziale sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento del titolo di studio.
La formazione iniziale è a carico del docente?
Si, gli oneri dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché dello svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento sono a carico dei partecipanti.
Chi supera il concorso è assunto direttamente?
No, per l’immissione in ruolo bisogna superare un periodo di prova.
Come funziona il periodo di prova per l’immissione in ruolo?
I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento, e i vincitori su posto nel sostegno sono sottoposti a un periodo di prova in servizio della durata di un anno, al termine del quale devono superare un test finale e una valutazione da parte del dirigente scolastico.
Cosa succede a chi non supera il periodo di prova annuale?
In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.
Cosa succede ai docenti non abilitati che superano il concorso?
I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento sottoscrivono un contratto annuale di supplenza e devono acquisire 30 crediti formativi universitari o accademici tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale. Superando la prova finale del percorso universitario di formazione iniziale conseguono quindi l’abilitazione all’insegnamento e sono assunti a tempo indeterminato per svolgere il periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.
Chi supera l’anno di prova resta in graduatoria?
No. In caso di superamento del test finale e della valutazione finale positiva dell’anno di prova, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria nella quale sia iscritto (di merito, di istituto o a esaurimento) ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
I docenti neoassunti in ruolo hanno il vincolo di permanenza?
Si. Il docente è tenuto a rimanere nella scuola di prima assunzione, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno 3 anni compreso il periodo di prova, salvo che in caso di sovrannumero o esubero. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.