Il termine fissato la presentazione delle domande per le Graduatorie per le supplenze è quello delle ore 23.59 del 31 maggio 2022.

Gli aspiranti presenteranno istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti.

La scelta della provincia, e, ancor più, delle singole scuole è effettuata attraverso una meticolosa ricerca delle maggiori disponibilità di posti, calcoli statisti e studi di settore, anche se le province con molte disponibilità potrebbero essere prese d’assalto da tantissimi aspiranti e magari province con meno disponibilità potrebbero avere poche domande. Un grande stress indubbiamente.

Ad aumentare i dubbi e le perplessità contribuisce l’ormai noto articolo 14 dell’ Ordinanza M.I. 10.07.2020, n. 60 sugli “Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro“ che prevede severe delle sanzioni in caso di rinuncia o abbandono della supplenza.

“1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico:

  1. a) supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:
  2. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
  3. la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;

iii. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l'aspirante è inserito;

b) supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto:

i. la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento; la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;

ii. la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;

iii. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.

  1. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettere a) e b)”.

In altre parole in riferimento alle GAE ed alle GPS, la rinuncia all'assegnazione della supplenza (o la mancata assunzione di servizio) comporta la squalifica al conseguimento di tale incarico per ambedue le graduatorie. Altresì, in caso di esaurimento delle stesse o di incapienza, la rinuncia comporta l'impossibilità di conseguire supplenze per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. 

Nel caso in cui il soggetto proceda con l'abbandono del servizio, si procede direttamente con la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le classi di concorso e tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero biennio di validità delle GAE, GPS e graduatorie di istituto.

Per le GI, la rinuncia di una supplenza, o di un suo prolungamento, comporta - in riferimento alle Graduatorie di istituto - la perdita della possibilità di conseguire supplenze per quello stesso anno, in quella sola graduatoria, per la classe di concorso e per il sostegno, per i soli docenti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. La mancata assunzione di servizio, invece, dopo debita accettazione, viene interpretata a tutti gli effetti come rinuncia.

In caso di abbandono del servizio, poi, nell'ottica delle Graduatorie di istituto, si procede attribuendo a quel soggetto l'impossibilità a conseguire ulteriori supplenze per l'intero biennio di validità delle graduatorie, per tutte le classi di concorso e tipologie di posto e per ogni grado di istruzione verso cui si è fatta domanda.