Le prove selettive per l’accesso ai corsi universitari per diventare docenti di sostegno con molta probabilità avranno inizio nella primavera 2023.

La partecipazione alla selezione è subordinata al possesso dei requisiti, che quest'anno risultano arricchiti con ulteriori fattispecie dettate dalla riforma sul reclutamento dei docenti intervenuta lo scorso 29 giugno.

Il DL n. 36/2022 convertito in legge n. 79/2022, infatti, oltre a ridefinire il sistema di formazione iniziale e reclutamento dei docenti della scuola secondaria, prevede una fase transitoria per l’accesso al TFA specializzazione per l’acquisizione del titolo per le attività didattiche di sostegno sino al 31 dicembre 2024.

Rimangono fermi i requisiti ordinari:

Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola primaria e dell’infanzia, i requisiti sono (uno dei seguenti):

  1. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primariao analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
  2. diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002

Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i requisiti sono (uno dei seguenti):

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure 
  2. laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato) coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione. 

Per gli ITP, sino al 2024/25, il requisito d’accesso è il diploma che dà accesso alla classe di concorso.

Come prepararsi alle prove

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I risultati ottenuti (100% degli ammessi) decretano vincente la scelta di mantenere basso il numero dei posti, pertanto per consentire una maggiore cura della preparazione individuale, il corso sarà aperto a un numero limitato di iscritti (20).

Il corso è modulato in modo da terminare alla vigilia delle prove preselettive e consente, già da solo, di affrontare con competenza tutte le prove a seguire.

Prevede oltre 55 ore di lezioni in modalità sincrona su piattaforma zoom, uso di piattaforma e-learning disponibilità di registrazione delle lezioni effettuate, materiali didattici strutturati, rapporto diretto con il docente, una didattica individualizzata con verifiche costanti e approfondimenti personalizzati.

Inoltre sono previste esercitazioni, per la prova preselettiva, con test ufficiali degli anni precedenti.

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ESONERO DALLE PROVE DI AMMISSIONE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

Non tutti gli aspiranti docenti di sostegno devono necessariamente affrontare le prove previste per l'accesso al corso di specializzazione, sono state individuate dalla legge precise categorie che ne sono esonerate:

CHI NON SOSTIENE LE PROVE D'ACCESSO

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del DM n. 92/2019, sono ammessi in soprannumero ai corsi di specializzazione su sostegno, quindi senza sostenere le prove d’accesso, gli aspiranti che, nei precedenti cicli di specializzazione:

  • - hanno sospeso il percorso;
  • - non si sono iscritti al percorso pur essendo in posizione utile (ossia pur avendo superato le prove d’accesso);
  • - hanno superato le prove per più procedure ed hanno esercitato le relative opzioni (è il caso, ad esempio, di un candidato che ha superato le prove per la scuola dell’infanzia e primaria ed ha scelto di seguire il percorso per la primaria ovvero per l’infanzia: potrà accedere direttamente al percorso per la scuola dell’infanzia ovvero primaria, a seconda della scelta precedentemente effettuata);
  • - hanno superato le prove d’accesso ma non sono rientrati nel numero dei posti disponibili.

La disposizione transitoria di cui all’articolo 18-bis, comma 2, del novellato D.lgs. 59/2017, introdotto dall’articolo 44 del DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), recita:

"Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale."

Quindi fino al 31 dicembre 2024 accedono direttamente ai percorsi di specializzazione su sostegno gli aspiranti, docenti precari o di ruolo, che:

  • - hanno svolto 3 anni di servizio negli ulrimi 5 su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione (cioè scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni compresi);
  • - sono in possesso dell’abilitazione e del titolo di studio coerente per l’insegnamento per la classe di concorso/posto, cui dà accesso il titolo di studio e/o l’abilitazione; (ATTENZIONE: la “e”, che determina il possesso di entrambi i requisiti, è stata dichiarata errore materiale in fase di trascrizione e sarà sostituita, con apposito decreto, in “o”);
  • - il cui servizio (tre anni negli ultimi cinque) è svolto nelle scuole statali e/o paritarie, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale (organizzati dalle regioni); la norma non specifica se deve essere stato svolto nello specifico grado per cui si partecipa (pertanto sembra che si possa partecipare per un grado di istruzione ed aver svolto servizio su sostegno anche su altri gradi; aspettiamo comunque che il Ministero fornisca le dovute indicazioni).

L' accesso senza prove sarà previsto in numero limitato (definito con decreto del MIUR).

I corsi si svolgeranno in presenza, solo le attività diverse da quelle laboratoriali e di tirocinio potrebbero essere svolte in modalità telematica (ma comunque in misura non superiore al 20% del totale delle ore).

  1. Fino al 31/12/2024 accedono direttamente (quindi senza svolgere le prove d’accesso) ai percorsi di TFA sostegno i docenti, di ruolo e non, con tre anni di servizio su sostegno negli ultimi cinque, in possesso dell’abilitazione e del titolo di studio valido per l’insegnamento. In ogni caso il numero di posti sarà limitato, quindi non è possibile sapere adesso se si rientrerà o meno nella norma;
  2. sempre fino al 31/12/2024 (e, naturalmente, anche successivamente alla fase transitoria) restano vigenti i requisiti d’accesso “ordinari” e l’esonero dalle prove d’accesso dei docenti ammessi in soprannumero;
  3. fino all’a.s. 2024/25, il requisito per gli ITP è il solo diploma che dà accesso alla classe di concorso;
  4. successivamente all’a.s. 2024/25, (cioè a partire dall’a.s. 2025/26) i requisiti d’accesso per i docenti ITP saranno l’abilitazione per la specifica classe di concorso oppure laurea (o diploma AFAM di di primo livello, ovvero titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU (o, in alternativa ai 24 CFU, abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione);
  5. dal 1° gennaio 2025 termina la fase transitoria, per cui non è più previsto quanto riportato.