La scadenza per la domanda per il diritto allo studio è il 15 novembre, anche se può capitare che qualche USR anticipi la scadenza.

  1. personale docente ed educativo
  2. personale Ata
  3. personale con contratto d’incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica

Il personale può essere assunto sia a tempo indeterminato (con intero orario di cattedra o part time) che determinato (con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con orario intero o parziale)
Nel caso di orario parziale o part time i permessi sono concessi in proporzione alla dura dell’incarico e delle ore di servizio.

Alla Segreteria scolastica della scuola di servizio.
La scuola la inoltrerà al dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
Il personale impegnato in più scuole la presenterà alla scuola che gestisce la propria situazione amministrativa e solo per conoscenza all’altra o alle altre.

N.B . Oltre alla normativa nazionale bisogna fare riferimento ai Contratti integrativi regionali, che possono presentare delle diversità nelle modalità di fruizione.

In ogni provincia il personale avente diritto alla fruizione dei permessi studio non può superare complessivamente (tra tutti coloro che presentano la domanda) il 3% del personale in servizio all’inizio dell’anno scolastico (l’arrotondamento è previsto all’unità superiore). Gli uffici scolastici pubblicano, di norma entro il 15 ottobre, il numero massimo di permessi concedibili per ogni settore e ordine di scuola. Qualora rimangono posti scoperti in un ordine di scuola i posti assegnati possono passare ad un altro. La pubblicazione del numero dei posti garantisce la trasparenza dell’operazione

Dal 1/1/2024 al 31/12 /2024

La fruizione dei permessi è per anno solare.

Tuttavia alcuni Uffici Scolastici hanno prontamente riaperto i termini per l’attribuzione di permessi per il diritto allo studio per il personale già impegnato nelle lezioni del TFA sostegno nel periodo settembre – dicembre 2023. Si consiglia quindi di consultare gli Uffici Scolastici.

  1. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza
  2. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico)
  3. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria
  4. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario

In base dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/99, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e di conseguenza la concessione dei permessi o il diniego.

Il permesso può essere concesso per la fruizione di un corso on line solo a condizione che sia possibile

  1. presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti
  2. l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro.

Le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio. Questo orientamento applicativo  è confermato dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell’ARAN.

I permessi possono essere fruiti in forma oraria, utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio. o giornaliera, utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio.

La fruizione dei permessi è finalizzata alla frequenza (in presenza o on line dei corsi), ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

In ogni caso la fruizione del permesso va certificata subito dopo la fruizione dei permesso e comunque entro il termine stabilito dalla scuola. In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con il recupero da parte dell’amministrazione delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.

 

FAQ

No, se vengono fruiti a giorni interi. Non incidono invece sul computo se vengono fruiti ad ore.

La domanda va consegnata alla scuola che si occupa di gestire i dati dal punto di vista amministrativo, ma per conoscenza anche all’altra o le altre di servizio, dato che saranno direttamente interessate.

Di solito gli Uffici Scolastici assegnano 5 giorni di tempo dall’assunzione per la presentazione della domanda. Data la particolarità del caso, è bene contattare il singolo Ufficio Scolastico.

Alcuni uffici scolastici lo permettono, se si è in attesa dell’attivazione di eventuali corsi

No, a meno che non si è esplicitamente autorizzati dall’Ufficio Scolastico Provinciale.

La modalità di fruizione dei permessi è indicata nei contratti regionali, in ogni caso il personale scolastico che beneficia dei permessi ha titolo ad ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi .

Sì, in base a quanto indicato nei rispettivi contratti nazionali.