Ai sensi dell’art 15 co.3 dell’Ordinanza-Ministeriale-n.-112-del-6.05.2022 I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l’intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente”.

I sindacati e i consulenti legali, interpellati dall’ente erogatore del corso UDA, al quale si associa un contratto atipico come da articolo sopra citato, sono tutti concordi nell’affermare che, oltre all’attribuzione del punteggio come servizio specifico nella CDC per cui si presta servizio atipico, lo stesso servizio viene valutato nelle altre CDC a cui si ha accesso come servizio aspecifico.

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