Riportiamo di seguito le risposte ai più comuni dubbi in merito alla compilazione delle domande per le GPS:

Si, la normativa consente a chi consegue l’abilitazione/specializzazione entro il 20 luglio 2022 di iscriversi con riserva, da sciogliere entro tale data con apposita istanza in cui verranno forniti i dettagli del titolo conseguito.

La domanda, in relazione alla specifica graduatoria, resterà nella base informativa, ma per l’anno 2022/23 sarà inefficace ai fini delle nomine automatiche di supplenza e delle graduatorie d’istituto. L’aspirante potrà, una volta conseguito il titolo, iscriversi – tramite apposita istanza – negli elenchi aggiuntivi di prima fascia relativi all’a.s. 23/24.

Il servizio si può indicare per intero. Si dovrà poi, con apposita istanza da presentare on line, confermare l’avvenuta prestazione del servizio fino alla data dichiarata. In assenza di detta dichiarazione l’aspirante parteciperà alle GPS con un servizio fino alla data di presentazione dell’istanza. Qualora detto servizio concorra alle tre annualità previste per la partecipazione alle graduatorie di sostegno di seconda fascia, l’aspirante, inserito con riserva entro il termine di presentazione istanze, in assenza dei 180 giorni di servizio perderà il diritto a partecipare alla seconda fascia di sostegno.

Probabilmente l’inserimento nelle GaE è a pieno titolo. Si consiglia di verificare presso l’ufficio provinciale, chiedendo, nel caso in cui il sistema informativo sia disallineato rispetto alla situazione reale, di aggiornare la graduatoria di interesse apponendo l’inclusione con riserva. Dopo tale aggiornamento sarà possibile procedere all’inserimento in GPS. L’operazione invece è consentita sempre se la provincia è diversa.

Le preferenze soggette a scadenza, e quindi per cui l’aspirante deve riproporre il titolo nell’aggiornamento della domanda sono quelle contrassegnate con i numeri 13, 14, 15, 18, 19.

No, gli altri titoli culturali devono essere posseduti entro il termine di presentazione istanze.

No, gli altri titoli culturali devono essere posseduti entro il termine di presentazione istanze.

Sì, perché ciascuna laurea è titolo di accesso per determinate graduatorie e altro titolo culturale per le altre. Il sistema provvederà a scartare, per ciascuna graduatoria, il titolo ridondante

Avendo già un servizio che dà diritto al massimo punteggio, il servizio deve essere chiuso alla data di presentazione istanza o al massimo alla data di chiusura. Tale scelta consente di evitare il successivo scioglimento della riserva, che dovrà realizzarsi attraverso la presentazione di una nuova istanza.

Il sistema ha in memoria i titoli già dichiarati e il punteggio attribuito dall’ufficio

1 – o a seguito di convalida dopo la verifica da parte della scuola del primo contratto
2 – oppure a seguito di validazione formale, in assenza del punteggio di cui al punto precedente.

Il nuovo punteggio sarà il frutto del punteggio dei nuovi titoli presentati più il punteggio precedente individuato fra l’opzione 1 (se presente) o l’opzione 2 (se il punteggio del punto 1 non è presente).

L’abilitazione può essere spesa solo se l’Ufficio Scolastico Regionale ha prodotto la graduatoria di merito definitiva relativa alla classe di concorso di interesse. L’aspirante pertanto può iscriversi a pieno titolo in seconda fascia e con riserva in prima fascia in attesa di conseguimento del titolo. Successivamente, e fino al 20 luglio, l’aspirante potrà sciogliere la riserva in senso positivo se nel frattempo l’ufficio avrà prodotto la graduatoria; in caso contrario il sistema automaticamente escluderà la graduatoria di prima fascia con riserva, mantenendo quella di seconda fascia. Lo stesso criterio si applica alle altre procedure concorsuali per le quali è previsto il conseguimento dell’abilitazione alla produzione delle graduatorie definitive.

L’istanza è la seguente: “Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2022/23 e 2023/24”.
Per accedere clicca qui.

I dati di recapito devono essere verificati, ed eventualmente modificati, sull’area riservata del portale del Ministero dell’Istruzione prima di procedere alla compilazione dell’istanza, in quanto l’istanza li propone non modificabili. In particolare ci si deve accertare di aver inserito almeno un recapito telefonico in quanto obbligatorio ai fini della presente procedura. Per verificarne la correttezza l’interessato deve accedere alla funzione dedicata dell’area riservata del portale ministeriale “Profilo–>Gestione profilo–> Modifica dati personali”.

Sì. Deve essere prioritariamente compilata la sezione “Scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso” in base alla quale l’applicazione proporrà i campi da compilare della corrispondente tabella di valutazione. Chi era già incluso nelle graduatorie del precedente biennio, o negli elenchi aggiuntivi a.s. 2021/22, troverà già presenti le classi di concorso richieste a suo tempo e i titoli e i servizi già dichiarati. Dette informazioni saranno non modificabili ad eccezione delle seguenti, che dovranno essere integrate:

TAB1-B11 Abilitazione all’insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi
TAB1-B18 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
TAB2-B16 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
TAB3-B5 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
TAB4-B5 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
TAB5-B5 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
TAB6-B5 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
TAB7-B1 – Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado
TAB8-B1 – Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado
TAB8-B11 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità su altro grado
TAB9-B6 – Abilitazione all’insegnamento su altro posto, o classe di concorso, se non altrimenti valutata
TAB9-B12 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
TAB10-B6 – Abilitazione all’insegnamento su altro posto o classe di concorso, se non altrimenti valutata
TAB10-B12 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità.
Dovranno inoltre essere integrati i servizi e i titoli conseguiti dopo il 6 agosto 2020 o conseguiti precedentemente, ma non dichiarati.
Infine dovranno essere comunicati ex novo i titoli soggetti a scadenza, quali alcune preferenze, le riserve e le dichiarazioni finali.

Sì, l’istanza può essere modificata purché entro il termine ultimo di presentazione delle domande fissato dal Decreto Dipartimentale n.858 del 21 luglio 2020.

Se la domanda era stata precedentemente inoltrata dovrà essere preventivamente effettuato l’annullamento dell’inoltro. Tale operazione si potrà fare accedendo all’istanza sempre tramite il tasto “vai alla compilazione”; all’accesso il sistema verificherà la presenza di una domanda già inoltrata e chiederà se si desidera visualizzarla o annullarla. In quest’ultimo caso effettuerà l’annullamento del precedente inoltro e consentirà l’accesso in aggiornamento.

Come si possono modificare/cancellare i dati già inseriti in una sezione?

Cliccando sul tasto “azioni disponibili” in corrispondenza della sezione d’interesse sarà possibile visualizzare, modificare e/o cancellare i dati già inseriti. Ad eccezione del titolo di accesso, non sarà possibile modificare i titoli già inseriti nel 2020, in quanto detti titoli sono stati già valutati dagli uffici.

In questa sezione devono essere caricati esclusivamente i documenti attestanti il conseguimento del titolo estero.

Come previsto all’articolo 7 comma 12 dell’O.M. n. 112 del 06/05/2022 è necessario allegare un unico file di tipo “.pfd” o “.zip”, all’interno del quale devono essere riportati esclusivamente i seguenti documenti:

  • titolo di studio conseguito all’estero;
  • dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
  • servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.
  • La dimensione massima del file allegato è di 2 Mega, eventuali altri documenti diversi da quelli indicati non saranno considerati nella fase successive del procedimento.

Per la sostituzione della provincia si rimanda all’art. 3 comma 7 dell’OM 112 del 06/05/2022.

Inoltre la sostituzione della provincia è possibile, nel rispetto dei vincoli di cui sopra, se non è ancora stata compilata la sezione delle sedi esprimibili ai fini delle graduatorie d’istituto. Se, invece, questa sezione è stata già compilata il sistema invierà un messaggio che invita a cancellare le sedi prima di procedere alla modifica della provincia.

Tutti i dati già noti dal precedente biennio e che possono essere riproposti in osservanza della normativa vigente. Non saranno riproposti i titoli soggetti a scadenza, quali alcune preferenze, le riserve e le dichiarazioni finali.

Certo, basta prendere appuntamento al numero 0881206085, l'assistenza è possibile sia in presenza sia on line (zoom).

Le date sono stabilite dal Decreto Dipartimentale n.858 del 21 luglio 2020. L’apertura è prevista dalle ore 9.00 dell’12 maggio alle ore 23.59 del 31 maggio 2022.

I servizi statali del personale docente ed educativo non di ruolo prestati nelle scuole del territorio italiano gestito dal Sistema Informativo dell’Istruzione sono stati precaricati nell’istanza; devono essere selezionati e completati a cura dell’interessato.

Non sono presenti i servizi di tutte le altre tipologie.

Si.

L’attività è valutata rispetto al bando, non alla durata. Se il candidato ha vinto cinque bandi distinti, saranno valutati 12 punti per ciascuno. Se ha vinto un bando con durata pluriennale, il titolo è valutato 12 punti.

La dichiarazione deve essere caricata nella domanda, ed è pertanto necessario possederla entro il termine di presentazione delle istanze.

Si.

I periodi in costanza di rapporto di lavoro, per i quali sono intervenuti ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione in deroga o il FIS ed è stata versata pertanto la relativa contribuzione ai sensi della normativa vigente, sono valutabili secondo quanto previsto alla lettera C delle tabelle dei titoli valutabili per le diverse GPS.

Si.

La classe di concorso del servizio da dichiarare nell’istanza deve riportare il codice relativo alla classe di concorso valido alla data in cui è stato prestato il servizio.
I servizi prestati fino all’anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un’unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016 richiesta. Pertanto, dal momento che per i servizi antecedenti all’a.s. 2017/18 il codice della classe di concorso (DM 39/98 o precedenti) non coincide con il codice della graduatoria attualmente richiesta (DPR 19/2016), il sistema, in sede di valutazione, verificherà la corrispondenza e procederà al calcolo valutando il servizio come specifico se la classe di concorso su cui spendere il servizio indicata dall’aspirante è la stessa in cui essa è confluita in base alle informazioni note al sistema informativo, come aspecifico in caso contrario.

Accedendo all’istanza “Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2022/23 e 2023/24”, in corrispondenza della sezione “Scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso”, cliccare sulla voce “Azioni disponibili”, quindi scegliere “Accedi”. Il sistema proporrà, in una nuova pagina, il tasto “Aggiungi graduatoria”.
L’utente dovrà valorizzare i campi tipo “Graduatoria” e tipo “Posto / classe di concorso”, selezionando una opzione dal menù a tendina e procedere alla compilazione della sezione:

“A.1 – titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio” indicando il titolo di accesso e i relativi dettagli
e, se prevista, “A.2 – dettaglio titolo di accesso alla graduatoria” fornendo le informazioni richieste.
Al termine l’utente dovrà cliccare sul tasto “Inserisci”. Il sistema lo riporterà sulla schermata con l’elenco delle graduatorie acquisite dove sarà possibile:
cliccare nuovamente su “Aggiungi graduatoria”, per inserire una ulteriore graduatoria;
oppure
cliccare sul tasto “Indietro” per procedere con la compilazione delle restanti sezioni.

Come servizio specifico si intende esclusivamente, come dettagliato nelle tabelle:

per il posto comune, il servizio prestato sulla specifica classe di concorso;
per il posto di sostegno, il servizio prestato su sostegno per lo specifico grado.
È dunque SBAGLIATO, come dettagliato nelle singole tabelle, caricare ad esempio il servizio svolto sulla classe di concorso A-21 come specifico, poniamo, sulla A-22.

Una volta caricato il servizio specifico, in una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione sulle altre classi di concorso o posti come servizio aspecifico.
Il servizio su posto di sostegno è caricato come servizio specifico per tutte le classi di concorso del medesimo grado.

Relativamente alle classi di concorso A-53, A- 55, A- 63, A-64 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17, compreso, presso i licei musicali nelle relative discipline di cui all’allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 dai docenti di cui alle ex classi di concorso A31 , A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201.

Relativamente alle classi di concorso A- 57, A – 58, A – 59 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17, compreso, nelle classi di concorso appositamente identificate con il codice X057, X058, X059.

Sono considerate valide, esclusivamente, le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, radunati negli appositi elenchi. NON sono pertanto riconosciute le certificazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Siccome gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo. In questo caso occorre NON SELEZIONARE la voce che chiede gli estremi del riconoscimento.

Il DM 92/2019 è meramente attuativo. Chi abbia frequentato uno dei quattro cicli di specializzazione sul sostegno deve flaggare la voce “Percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato”.

Sì. Non vi è nessuna incompatibilità.

No. Va inserito il codice sostegno del grado. La classe di concorso è ININFLUENTE.

La voce “annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro l’anno scolastico 2021/22” va selezionata per i servizi di almeno 180 giorni prestati su sostegno nel solo caso in cui fra le graduatorie richieste sia presente una graduatoria di sostegno di seconda fascia. Per questa tipologia di graduatoria, infatti, tre annualità di servizio su sostegno nel relativo grado sono requisito di accesso.

Il servizio deve essere valutato ai sensi dell’art. 15, comma 4 dell’O.M. 60 del 10 luglio 2020. Quindi, do-po aver popolato tutti i campi obbligatori per inserire il servizio, deve in aggiunta essere selezionata la voce “valutazione art. 15 comma 4”. Tale articolo dell’ordinanza recita: il servizio di insegnamento ante-cedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 di-cembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

Per dichiarare il possesso dei 24 CFU occorre selezionare la voce “possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1 o 2, lettera b), del D.lgs 59/17”.

Sì, è possibile inserire la stessa graduatoria con riserva in prima fascia e a pieno titolo in seconda fascia.

Per durata legale del corso (con punteggio corrispettivo) si intende la durata quadriennale o quinquennale del corso di laurea. Al sistema dovrà essere comunque dichiarata la data corretta di immatricolazione e laurea.

Rispetto al servizio, non è possibile contestualmente dichiarare il servizio svolto, su sostegno o posto comune per infanzia e primaria durante il periodo di durata legale. E’ possibile dichiarare il servizio eventuale su altre classi di concorso e ogni servizio svolto relativamente agli anni di eventuale fuori corso.

Per facilitare le operazioni di inoltro delle istanze è stata effettuata una modifica per cui il codice personale non viene più richiesto. La stessa modifica è stata fatta per la fase di annullamento dell’inoltro

No. Le GPS sono graduatorie di nuova istituzione, che prevedono una nuova tabella di valutazione dei titoli. Non è presente l’area “altre attività di insegnamento” (che erano valutabili solo nelle graduatorie di istituto di III fascia, ma non nelle altre tabelle titoli). Pertanto, il servizio non è valutabile. Sono valutabili esclusivamente i servizi specificati nelle tabelle titoli e nell’Ordinanza.

Ai sensi del DM 83/2008, cap. 6 comma 3, “al fine di assicurare la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa attraverso le necessarie competenze tecnico didattiche, nella scuola primaria gli insegnamenti delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell’educazione musicale e della educazione motoria possono essere affidati anche a personale munito di titolo di studio specifico, purché accompagnato da adeguata formazione didattica accertata dal coordinatore delle attività didattiche della scuola paritaria”. Tali aree sono presenti anche nella scuola dell’infanzia. Il servizio è valutabile per le relative classi di concorso, purché nel frattempo l’aspirante abbia conseguito il titolo di accesso alle relative classi di concorso. Va dichiarato come servizio nella scuola primaria/dell’infanzia specificando la classe di concorso. Il sistema lo valuterà come aspecifico.

Entrambe le voci sono corrette.

Per assistenza alla compilazione della domanda in presenza o a distanza (zoom) chiamare il numero 0881206085 o scrivere a [email protected]