Firmata l'ordinanza per le operazioni di mobilità del personale scolastico per l'a.s. 23-24.

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I termini per la presentazione delle domande di mobilità per il personale scolastico sono i seguenti:

  1. Il personale docente può presentare le domande dal 6 marzo al 21 marzo 2023
  2. Il personale Ata può presentare le domande dal 17 marzo al 3 aprile 2023.
  3. Il personale educativo può presentare le domande dal 9 marzo al 29 marzo 2023

La pubblicazione dei movimenti sarà per il personale docente il 24 maggio, per il personale Ata il 1° giugno, mentre per il personale educativo sarà il 29 maggio.

Modalità di presentazione della domanda

Il personale docente ed ATA invia le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione – attraverso il portale Istanze on line del sito del Ministero dell’istruzione e del merito (d’ora in avanti “MIM”).

All'interno della sezione dedicata saranno disponibili le indicazioni operative e la modulistica necessaria.

Revoca

Una volta scaduti i termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse.

Invece, è consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata.

La revoca, specifica l’ordinanza, deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione se presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsto per ciascuna categoria di personale dall’articolo 2 della presente ordinanza, come desumibile dal protocollo dell’istituzione scolastica alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero dal protocollo dell’ufficio ricevente o dalla ricevuta della PEC.

Le istanze inviate dopo questa scadenza possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati e a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale dall’articolo 2 della presente ordinanza, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

Da specificare che l’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, dovrà dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse.

In questo ultimo caso dovrà chiaramente indicare le domande per le quali intende revocare. In mancanza di tale precisazione la revoca riguarderà automaticamente tutte le domande di movimento.

Rinuncia a trasferimento concesso

Non viene accettata la rinuncia a trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto.

Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

 

Per i docenti e il personale educativo

L'ordinanza prevede l'obbligo di permanenza nella sede di immissione in ruolo per almeno tre anni per tutti i docenti assunti a partire dal 1 settembre 20233 (D.L 36 in materia di mobilità dei docenti).

Con l'applicazione del D.Lgs n. 105/2022 che ha eliminato il referente unico ai fini dell’assistenza al familiare disabile, è permesso a più figli che assistono un genitore disabile di richiedere la precedenza all’interno della provincia.

Preclusa la possibilità di presentare domanda di mobilità per tutti i docenti che ottengono un trasferimento o un passaggio di cattedra o ruolo in altra provincia e la possibilità di trasferirsi in provincia da posto di sostegno a posto comune sul 75% dei posti disponibili.

Per i docenti assunti in ruolo il 1° settembre 2022, l’Amministrazione ha inserito una parziale limitazione nell’ordinanza ministeriale, consentendo di presentare domanda di mobilità in attesa di un intervento legislativo che sospenda il blocco. Nel caso in cui questo provvedimento non dovesse arrivare, anche per loro la mobilità sarà bloccata. Questa possibilità non è prevista per chi ha ottenuto la mobilità in una provincia diversa da quella di titolarità.

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato al 6 marzo 2023 e il termine ultimo è fissato al 21 marzo 2023.

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale educativo è
fissato al 9 marzo 2023 e il termine ultimo è fissato al 29 marzo 2023.

Per i docenti di religione cattolica

Presentazione domande: dal 21 marzo 2023 al 17 aprile 2023.

Termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale: 30 maggio 2023.

Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: 22 maggio 2023.

I docenti interessati devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, tramite gli appositi modelli ministeriali (di cui sotto) e corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità e trasmettere le stesse, utilizzando le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), al dirigente dell’istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.

Trasferimento e passaggio

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando, nella domanda di passaggio, a quale delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.

In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

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Per il personale ATA

Nella sezione del Ministero dell’istruzione e del merito sono stati pubblicati i moduli e le autodichiarazioni utili. Il personale ATA può presentare domanda dal 17 marzo al 3 aprile.

Presentazione domande: 17 marzo-3 aprile.

Termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 11 maggio 2023.

Pubblicazione dei movimenti: 1 giugno 2023.

Revoca domanda: sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità, ovvero l’1 maggio.

Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità (11 maggio).

Può presentare domanda di mobilità il personale ATA, appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda.

È ammesso a partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d’ufficio anche il personale assunto nel profilo professionale di collaboratore scolastico in esito alle procedure selettive di cui all’articolo 58, commi 5 – ter e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (ex LSU), che sia stato immesso in ruolo a tempo pieno o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

È altresì ammesso a partecipare alle procedure di mobilità volontaria e/o d’ufficio, ai sensi dell’articolo 34, comma 8, del CCNI 2022, il personale assunto nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico, ovvero di collaboratore scolastico sulla base delle procedure di cui all’articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che sia stato immesso
in ruolo a tempo pieno o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno.

Il personale di cui ai precedenti commi 2 e 3, immesso in ruolo a tempo parziale, non partecipa alle procedure di mobilità volontaria e/o d’ufficio.

Non partecipa altresì alle operazioni di mobilità volontaria per un triennio dall’atto di nomina il personale DSGA al quale è pertanto assegnata all’atto dell’immissione in ruolo la titolarità sulla sede di prima destinazione.

Il personale ATA invia le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione – su Istanze on line.

Le domande del personale ATA devono contenere le seguenti informazioni:
a) generalità dell’interessato;
b) indicazione dell’istituzione scolastica o della provincia di titolarità.

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