Prima di affrontare l'argomento è necessario fornire alcune definizioni per evitare il comune errore di confusione tra  servizio senza titolo e servizio aspecifico.

Il servizio specifico è il servizio prestato sulla specifica classe di concorso. Anche il servizio su sostegno viene considerato specifico per tutte le CDC dello stesso grado;

il servizio aspecifico è il servizio prestato su altra classe di concorso\tipologia di posto. Anche il servizio prestato su sostegno ma su grado diverso viene considerato aspecifico.

Il servizio senza titolo è il servizio svolto senza il possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

Chiarito questo, affinché un servizio venga valutato è necessario che sia stato svolto con il possesso del prescritto titolo di studio richiesto per insegnare una certa classe di concorso o tipologia di posto.

Esempi di servizio senza titolo sono i laureati (per esempio in Scienze pedagogiche) che hanno insegnato “senza titolo” nella scuola primaria o dell’infanzia. Il titolo di studio idoneo a insegnare in tali ordini di scuola è infatti solo la laurea in Scienze della formazione primaria o il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001\2002; altro esempio sono coloro che hanno insegnato alcune classi di concorso, pur in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa, ma in mancanza degli esami\CFU richiesti per insegnare quella specifica classe di concorso. 

Il servizio senza titolo non è valutabile, tuttavia la nota ministeriale 1290 del 22 Luglio 2020 ha chiarito che "Il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda". (CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LA NOTA)

Pertanto il servizio senza titolo non potrà essere valutato se il docente non possiede, all'atto della richiesta della valutazione, i requisiti che consentono di insegnare nella classe di concorso in questione.

Quindi il servizio sarà valutabile solo a condizione che l’aspirante possieda il titolo di accesso alla classe di concorso che ha insegnato senza titolo, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle graduatorie. 

Riprendendo gli esempi precedenti: se l’aspirante che ha svolto servizio “senza titolo” nella scuola primaria o dell’infanzia, non ha nel frattempo conseguito il titolo di studio idoneo (in sostanza la Laurea in Scienze della formazione primaria), non potrà far valere il servizio svolto senza titolo; il servizio dei i docenti che hanno insegnato in mancanza degli esami\CFU richiesti per insegnare quella specifica classe di concorso, potrà essere valutato solamente se nel frattempo hanno conseguito i CFU\esami integrativi mancanti necessari per  insegnare la classe di concorso in base alla normativa vigente.

L’unica eccezione relativa alla valutabilità del servizio senza titolo è prevista per quanto concerne le GPS di seconda fascia infanzia e primaria, in quanto in questa fascia possono iscriversi i laureandi in scienze della formazione primaria. Ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria (II fascia).

 

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