Corsi abilitanti alla professione docente 30 cfu

2.000,00

Sono aperte le iscrizioni, per l’anno accademico 2023/2024, ai percorsi di formazione inziale dei docenti ai sensi dell’art. 13 del DPCM del 4 agosto 2023.

I percorsi per l’acquisizione dei 30 CFU di cui al comma 1 saranno svolti secondo le modalità di cui all’articolo 2-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, ad esclusione della prova finale.

I percorsi sono riservati ai docenti in possesso di un’abilitazione in altro grado o altra classe di concorso, nonché agli abilitati su sostegno.

Termoine iscrizioni l’11 marzo

 

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Iscrizioni ai sensi dell'art. 13 del DPCM del 4 agosto 2023

Sono aperte le iscrizioni, per l’anno accademico 2023/2024, ai percorsi di formazione inziale dei docenti ai sensi dell’art. 13 del DPCM del 4 agosto 2023 per le classi di concorso di seguito menzionate.

Scadenza iscrizioni 21 marzo.

Le lezioni cominceranno il 24 marzo.

I percorsi per l'acquisizione dei 30 CFU di cui al comma 1 saranno svolti secondo le modalità di cui all'articolo 2-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, ad esclusione della prova finale.

I percorsi di cui al primo comma sono corsi universitari a frequenza obbligatoria e la loro frequenza è incompatibile con l’iscrizione a corsi universitari che richiedano anch’essi frequenza obbligatoria.

  • - Possono iscriversi coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno e che intendano conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di trenta CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.
  • - Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro il termine per la presentazione della domanda di iscrizione. Il titolo verrà rilasciato in ogni caso solo nel caso di accoglimento della domanda di riconoscimento.
  • - I requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della scadenza del presente bando devono essere autocertificati, ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e della legge n. 183 del 12 novembre 2011, contestualmente alla presentazione telematica della domanda di iscrizione. Le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Il possesso dei requisiti suindicati è autocertificato tramite i modelli allegati alla domanda d’iscrizione, costituendone parte integrante.
  • - Non sono prese in considerazione domande di iscrizione prive di sottoscrizione o non debitamente compilate.
  • - L’Università può adottare in qualsiasi fase della procedura provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli non risultino validi alla loro verifica.

Sono accreditati i percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (decreto). Si resta in attesa del decreto ministeriale che fornirà a tutte le università le linee guida per l’avvio dei corsi.

Compilare i seguenti moduli e inviarli a [email protected] unitamente alla quietanza di bonifico (o bonus docenti) da effettuarsi secondo le indicazioni della scheda del corso corrispondente

Modulo iscrizione

Modello Autodichiarazione titoli d'accesso

Autodichiarazione-DIPLOMA

Autodichiarazione-LAUREA

Si precisa che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, il percorso inerente a quanti sono già in possesso di abilitazione o del titolo di sostegno per la scuola dell’infanzia oppure primaria ovvero per la scuola secondaria di primo grado o secondo grado, non può essere meno di 30 CFU o CFA da acquisire ai sensi del comma 1 dell’art. 13 precedentemente citato.

Tale comma statuisce, a favore dei Centri eroganti, la possibilità di stabilire i contenuti dei 30 CFU o CFA, sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali o informali e le competenze definite nel profilo di cui all’allegato A del DPCM del 4 agosto 2023.

Resta comunque inteso, non meno di 30 CFU o CFA

in merito ai percorsi:

  • - Sarà creato un canale di messaggistica dedicato agli studenti e moderato da tutor durante le lezioni;
  • - Sarà istituita una co-docenza e potenziati gli strumenti di didattica interattiva per maggior fruibilità e coinvolgimento attivo alle lezioni;
  • - Sarà ridefinito il sistema di pop up per garantire una più armonica fruizione dei contenuti, delle pause e delle esercitazioni;
  • - È disponibile il tracciamento della presenza direttamente in piattaforma nella propria area privata;
  • - I giustificativi sono scaricabili da piattaforma nell'area Segreteria;
  • - Saranno riconosciuti fino a 6 CFU all'interno dei piani di studio personalizzati, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Ateneo, che verranno segnalati tramite piattaforma nella propria area privata alla sezione Avvisi;
  • - I CFU sinora assegnati di “Tirocinio diretto e indiretto” all'interno dei piani di studio personalizzati, saranno sostituiti dagli insegnamenti a copertura del medesimo quantitativo di CFU, secondo i criteri stabiliti dall'Ateneo;