Pubblicata in G.U. la legge 29 giugno 2022, n. 79 recante la riforma del reclutamento docenti, approvata in via definitiva dal Parlamento il 28 giugno.

In vigore, da giovedì 30 giugno, non resta che attendere i decreti attuativi.

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Reclutamento dei docenti

Cambia nuovamente il modo di formare in ingresso e selezionare i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

I 24 cfu, che potranno essere conseguiti fino al 31 ottobre 2022, sono sostituiti da un nuovo percorso abilitante di 60 CFU, con prova finale, comprendente una prova scritta e una lezione simulata. Il percorso sarà gestito dalle Università e attivato sulla base del fabbisogno di cattedre.

L’abilitazione all’insegnamento sarà titolo di accesso ai concorsi a cattedra per i quali sono state riformulate le prove selettive: come richiesto a gran voce dai più, abolite (per sempre?) le crocette per far posto alle domande a risposta aperta.

Scopo del “nuovo” corso abilitante è fornire:

  • - le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell’inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
  • - le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;
  • - la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l’apprendimento critico e consapevole, l’orientamento, nonché l’acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;
  • - la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l’organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

La frequenza di questi corsi sarà obbligatoria e in presenza. quest’ultimo criterio potrà essere derogato di un massimo del 20%.

In buona sostanza i 24 cfu sono stati sostituiti dai 60 cfu che però, a differenza dei primi, possono essere conseguiti solo a seguito del superamento di una selezione ( i posti disponibili saranno dettati dal fabbisogno di cattedre).

Di seguito un confronto tra i due percorsi:

PERCORSO PRE RIFORMA PERCORSO POST POST RIFORMA
Laurea Magistrale (diploma per ITP) Laurea Magistrale (triennale per ITP)
24 cfu Corso abilitante 60 cfu
concorso concorso
Anno di prova in servizio con prova con valutazione finale Anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva

Il nuovo regime entrerà in vigore tra il 2025 e il 2026

Fino al 31 dicembre 2024 sarà possibile partecipare ai concorsi con 24 cfu (se conseguiti entro il 31 ottobre 2022) o con soli 30 cfu, riservandosi di conseguire i restanti crediti dopo il superamento del concorso.

Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno potranno conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.

I docenti con tre anni scolastici di servizio anche non continuativi, svolti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, nei cinque anni precedenti nelle scuole statali (naturalmente con il titolo di studio di accesso alla classe di concorso) partecipano al concorso. Il percorso successivo dipenderà, come per gli altri colleghi, dal possesso o meno dell’abilitazione o dei 30 CFU o dei 24 CFU.

I concorsi saranno ANNUALI, con prova scritta a risposta aperta.

Ci sarà una graduatoria per gli abilitati (ovvero i vincitori di concorso già in possesso del corso abilitante) e una per i non abilitati (composta dai vincitori che devono ancora conseguire l’abilitazione, ossia gli aspiranti della fase transitoria).

Il PNRR istituisce, inoltre, un sistema di formazione per i docenti in servizio parallela a quella prevista dalla riforma Renzi e che include anche la possibilità di premiare i docenti.

La partecipazione sarà volontaria e quanti supereranno con successo un percorso triennale potranno ricevere un premio in denaro.

A tal fine sarà istituita una Scuola di alta formazione con il fine di dare le linee guida all’attivazione dei corsi premiali per i docenti.

I premi ai docenti saranno assegnati dal comitato di valutazione delle scuole e sulla base delle risorse annuali a disposizione.

Il testo, inoltre, prevede i seguenti provvedimenti:

  • - esoneri per i collaboratori dei dirigenti scolastici per le scuole in reggenza
  • - scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi docenti della secondaria
  • - stop a taglio della carta docente, ma fino fino al 2024,
  • - concorso riservato agli insegnanti di religione precari
  • - procedura straordinaria per l’assunzione di insegnanti di sostegno
  • - titoli di accesso A26 Matematica e A28 Matematica e Scienze saranno integrati entro il 31 luglio
  • - docenti abilitati e con tre anni di servizio su sostegno accedono direttamente al TFA sostegno