L’art. 13 comma 23 dell l’OM n. 122 del 6 maggio 2022 recita: “in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in subordine, che lo stanno conseguendo”.
La normativa, pertanto, pone il docente che voglia accettare un incarico da MAD di fronte alla decisione di richiedere il depennamento dalle GPS della provincia di inserimento per il periodo di riferimento delle stesse.
Tuttavia molte volte la scelta risulta vantaggiosa, specialmente quando la posizione in GPS è tale da lasciare poche speranze di lavoro.
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In sostanza l’aspirante non avrebbe una vera e propria sanzione ma ne potrebbe ricavare un vantaggio, se si trova nella condizione certa di non poter ricevere proposta di supplenza nella propria provincia.