Le domande MAD, come leggiamo nell’OM n. 112/2022 (art. 13/23) e nell’annuale nota sulle supplenze, possono essere presentate dai candidati non inseriti in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia e in esse gli interessati dichiarano (ai sensi del DPR 445/200): il titolo/titoli posseduti (abilitazione/specializzazione e/o titolo di studio …); gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione ovvero del titolo studio; di non essere inseriti in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia. Nelle domande di messa a disposizione si può chiedere di partecipare anche alle supplenze su sostegno, pur essendo privi del titolo di specializzazione.

Le scuole ricorrono alle MAD solo dopo aver esaurito le graduatorie di istituto, anche quelle delle scuole della provincia, secondo i criterio di viciniorietà.

Nel caso in cui non sia possibile assegnare la supplenza nemmeno dalle graduatorie di istituto di altre scuole della provincia (come ricordato anche nella notte sulle supplenze), si ricorre alle domande di messa a disposizione (MAD). 

Non di rado è capitato che i destinatari di supplenze fossero neanche laureati (il caso delle scuole primarie e dell'infanzia dove i docenti erano ancora laureandi), o non avessero i titoli richiesti per l'insegnamento della materia (esempio i crediti necessari all'accesso alla classe id concorso).

Ai fini dell’assegnazione della supplenza tramite MAD, il dirigente scolastico individua l’aspirante nell’ordine seguente:

  1. docenti abilitati/specializzati
  2. docenti in possesso del solo titolo di studio
  3. docenti che stiano conseguendo il titolo di studio (evidenziamo che né l’OM né la nota sulle supplenze specificano qualcosa al riguardo ossia non indicano cosa debba intendersi con stiano conseguendo il titolo di studio: studenti ultimo anno? studenti con un numero determinato di CFU conseguiti?)

I docenti, che ottengono la supplenza tramite MAD, sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’O.M. 112/2022.

Qualora la supplenza non possa essere attribuita da MAD, le scuole:

  • pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione o, in subordine, del titolo di studio;
  • trasmettono copia degli avvisi all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito.

Non possono partecipare agli Avvisi i docenti già individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Anche alle supplenze assegnate, tramite Avvisi, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14 dell’O.M. 112/2022.

Relativamente agli Avvisi, nella nota non c’è alcun divieto di partecipazione per i docenti inclusi nelle varie graduatorie (l’unico divieto riguarda i docenti già destinatari di proposta di nomina a tempo determinato).

Pertanto, mentre possono presentare domanda MAD i soli docenti non inclusi in nessuna graduatoria né nella stessa né in latra provincia, agli Avvisi possono partecipare tutti gli aspiranti, che non abbiano ricevuto una proposta di nomina, indipendentemente dal fatto di essere o meno inclusi in una qualsiasi graduatoria.

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